martedì 19 maggio 2009

MODELLO DI LETTERA ALLA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE

Alla Commissione di Conciliazione
C/o U.P.L.M.O.
Via ……………………………
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Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale della …………………………….
Via ……………………………
………………………..
U.S.P. di ………………………….
Via ……………………………………….
………………………………….

Oggetto: richiesta di conciliazione ex art. 410 c.p.c. per l’espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
Nella qualità di procuratore dei dott.ri :
1) …………………………………………. nato a…………………….. il ……………dirigente scolastico in servizio presso l’istituto…………………..di…………………………………. in virtù di contratto individuale sottoscritto il…………………………………….
2) …………………………………………. nato a…………………….. il ……………dirigente scolastico in servizio presso l’istituto…………………..di…………………………………. in virtù di contratto individuale sottoscritto il…………………………………….
3) …………………………………………………………………………………………..
ed elettivamente domiciliati presso lo studio del sottoscritto in ……………………………. alla Via X……………………………………….. n……………………….., espongo:
Gli istanti rivestono la qualifica di dirigente a seguito del superamento del concorso ordinario.
Come è noto, a seguito dell’entrata in vigore del D. lgs. 165 del 2001, con l’art. 23 viene istituito il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato articolato in due fasce: i dirigenti generali ed i dirigenti di seconda fascia. Il successivo articolo 25 si occupa dei dirigenti scolastici inquadrati in ruoli regionali.
Trattasi, per le istituzioni scolastiche, di figura professionale nuova senza alcun precedente specifico e, di conseguenza, senza anzianità nel medesimo ruolo già acquisita. Infatti, la funzione docente e quella soppressa dei Presidi ha, nel primo caso, ed aveva, nel secondo, inquadramento giuridico diverso rispetto a quello dirigenziale.
Ciò significa che alla data di stipula del relativo contratto individuale di lavoro non può esistere, a prescindere dal sistema di reclutamento, anzianità pregressa.
La struttura della retribuzione per i dirigenti scolastici è stata definita con il primo C.C.N.L. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14/3/2002.
All’art. 39, secondo comma di detto Accordo collettivo, viene consentita e riconosciuta una retribuzione individuale di anzianità per ciascun dirigente scolastico.
Nell’interpretazione ed esecuzione data a detta disposizione contrattuale è risultato il riconoscimento di questa voce retributiva unicamente ai dirigenti provenienti dal ruolo dei Presidi. Viceversa, allo stato, per i dirigenti scolastici vincitori di concorso è prevista unicamente la corresponsione della retribuzione risultante dalle voci contenute nel precedente articolo 37 con esclusione della voce sub c).
Conseguenza pratica dell’applicazione delle norme contrattuali pattizie è una diversità di trattamento economico dei dirigenti scolastici in ragione del precedente ruolo di provenienza. Tale evidente discriminazione pone un problema di interpretazione delle norme contrattuali alla luce dei principi di civiltà giuridica espressi dal nostro Ordinamento. Nello specifico, va detto che i dirigenti scolastici rientrano nell’ambito dell’organizzazione statale più complessiva ove la funzione dirigenziale non è legata ad anzianità di servizio, ed al personale compete uno stipendio legato alle singole voci della struttura retributiva. Ciò è determinato dal fatto che il dirigente non è legato alla maggiore o minore quantità di ore di servizio e neppure ad una maggiore professionalità acquisita negli anni. Il dirigente pubblico è legato al raggiungimento dei risultati stabiliti in contratto ed alla valutazione positiva o negativa cui deve essere sottoposto.
Vale a dire che la ratio alla quale è legata la retribuzione dei dirigenti in genere è legata ai parametri di efficienza ed efficacia che trovano la loro fonte nella norma costituzionale costituita dall’art. 97. E legata ai principi costituzionali è anche la ragione che porta a ritenere che una diversa retribuzione a parità di funzione non può trovare ingresso nel nostro ordinamento giuridico. L’art. 36 della Costituzione riferisce la retribuzione alla qualità e quantità del lavoro prestato. Nel caso di specie la pesatura di detti indici è costituita dall’attribuzione dei risultati. Orbene, nel sistema delineato del ruolo unico dei dirigenti, appare contra ius che a parità di incarico dirigenziale possa verificarsi un diverso trattamento retributivo. Tale considerazione porta alla conseguenza necessaria che la parificazione dei dirigenti sotto l’aspetto giuridico debba avere il suo naturale sbocco anche con la parificazione economica. Il principio della parità di trattamento al ricorrere delle medesime condizioni di partenza è conquista ormai datata in campo lavorativo e più volte affermata dalla giurisprudenza. Cosicché la retribuzione del dirigente scolastico vincitore del concorso ordinario non può essere inferiore rispetto a quella dei dirigenti provenienti da altri canali atteso che, per tutti, l’inquadramento giuridico nel ruolo dirigenziale e la costituzione del rapporto di lavoro avviene con la sottoscrizione di un contratto che è il medesimo per tutti.
Da qui la necessità di rivendicare l’attribuzione anche per l’istante della retribuzione individuale di anzianità in aggiunta allo stipendio con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Alla luce di quanto sopra gli scriventi si vedono costretti a far valere, se necessario, anche in sede giudiziaria il proprio buon diritto e, pertanto,

CHIEDONO

Che venga convocata la commissione di conciliazione per l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione della controversia in essere con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale della Calabria.
Nominano sin d’ora, quale componente dell’istituenda commissione, l’avv. ……………………… del foro di ……………………………………, con studio in ……………………………… n……....
Nominano per l’assistenza avanti la commissione il sottoscritto procuratore al quale conferiscono potere di conciliare e transigere.
Sottoscrivono la presente anche gli istanti sia per la designazione del proprio rappresentante che per l’assistenza legale.

Dott…………………………………………….. - firma…………………………………………….
Dott…………………………………………….. - firma…………………………………………….
Dott…………………………………………….. - firma…………………………………………….
Dott…………………………………………….. - firma…………………………………………….

Avv. ………………………………
…………………………… lì ………………………..

I PRESIDI DISCRIMINATI NON CI STANNO

Pubblichiamo la lettera ai colleghi con cui due dirigenti scolastici della provincia di Cosenza avviano un'iniziativa per la modifica del contratto nazionale all'origine della discriminazione economica di cui abbiamo parlato l'11 maggio scorso (Il merito non riconosciuto). Dopo aver riportato la lettera di Valerio Vagnoli e degli altri dirigenti scolastici toscani, i due presidi calabresi aggiungono quanto segue:

Per ottenere l’equiparazione retributiva agli altri dirigenti scolastici abbiamo contattato, già dal mese di marzo, un avvocato che ci ha informato che la via maestra da seguire per “sanare” la disparità di trattamento retributivo è una modifica contrattuale che riconosca, come per i presidi transitati nella dirigenza, la carriera pregressa.
Lo stesso ci ha assicurato che la nostra azione ha elevate possibilità di conseguire gli obiettivi sperati.
Nello specifico, ritiene che il principale riferimento normativo da considerare è l’art. 36 della Costituzione, là dove recita: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. (…)”
Detto questo, abbiamo concordato che la nostra iniziativa debba avere un duplice obiettivo: dar luogo ad un procedimento giudiziario e determinare, in questa stessa fase, una forte pressione sulla trattativa che i sindacati stanno portando avanti e sul governo . Per agire secondo la strategia concordata, il primo passo consigliato dall’avvocato è la richiesta di conciliazione davanti all’Ispettorato del lavoro di ogni provincia.
Vi allego, quindi, la proposta di “conciliazione” (noi nella provincia di Cosenza l’abbiamo già presentata nel mese di Aprile come vi accennavo al telefono)con la richiesta del riconoscimento dell’equiparazione economica motivata dall’incostituzionale disparità di trattamento.
Non dovete far altro che apporre le vostre firme e presentare il ricorso collettivo e la richiesta di conciliazione presso l’Ispettorato del lavoro della provincia di appartenenza.
Come avrete capito è necessario muoversi con grande rapidità e promuovere, fin da ora, i singoli gruppi provinciali che si costituiranno in conciliazione nominando un proprio rappresentante. Quest’ultimo può essere un dirigente o un avvocato. Evitate i sindacati in questa fase perché non sono interessati alla nostra problematica in quanto essendo per la maggior parte ex presidi incaricati continuano a percepire l’assegno ad personam e puntano solo all’equiparazione alla dirigenza pubblica che il governo non è disposto a concedere causa crisi….
Sperando di essere stati sufficientemente chiari e di aver dato tutte le informazioni necessarie per proseguire con rapidità lungo la strada intrapresa, porgiamo a tutti cari saluti

Michela Bilotta e Giuseppe Giudice

P.S.: ogni gruppo provinciale, nel momento in cui si organizza, dovrebbe nominare un coordinatore per tenere con noi i contatti e-mail.

I nostri riferimenti sono:

Michela Bilotta IIS “Enzo Siciliano” Bisignano –Cosenza
Tel. 0984 949887 – 335 5399732 e.mail: mickbil@alice.it ; michela.bilotta@inscuola.net
http://www.inscuola.net/

Giuseppe Giudice ITCG Fermi di San Marco Argentano
Tel 0984 512523 – 3931664629 e.mail: giuseppe.giudice.77@alice.it